Tombole, lotterie…

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001 (vedi estratto_legge) è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Sono tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza) devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui si effettua la manifestazione, una autonoma comunicazione a mezzo Raccomandata R.R. all’

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO
Via Europa Unita 101
33100 UDINE

nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’Economia.
Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione (NB la data di ricezione si desume dalla ricevuta della raccomandata), senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all’effettuazione delle attività. Entro lo stesso termine, il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità
di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato.  Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni  eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad un anno.